Dispositivi anticaduta e ancoraggi permanenti

Di seguito le normative di riferimento dei dispositivi anticaduta da installarsi in copertura fissati alla struttura in modo PERMANENTE:
UNI 11578:2015
La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio, fissi o mobili destinati all’installazione permanente su o nella struttura, progettati per ospitare uno o piu’ utenti collegati contemporaneamente.

Normativa di riferimento dei dispositivi anticaduta da installarsi in copertura fissati alla struttura in modo solido (Inghisaggi, contropiastre, ecc..) ma RIMOVIBILI:

UNI EN 795:2012

La norma specifica i requisiti per le prestazioni e i metodi di prova associati per dispositivi di ancoraggio mono-utente che sono intesi per essere rimossi dalla struttura .

Per quanto riguarda i dispositivi anticaduta temporanei di tipo B, necessitano di marcatura CE. Il datore di lavoro è tenuto a provvedere  alla necessaria formazione del lavoratore e a fornirgli le opportune informazioni per l’utilizzo dei dispositivi. La loro caratteristica principale è di essere facilmente fissati in modo provvisorio ad elementi strutturali esistenti, come lucernari, abbaini, finestre e porte finestre, travi e colmi, idonei allo scopo. Il dispositivo al termine dell’intervento viene rimosso per essere utilizzato successivamente per nuove lavorazioni.

Di seguito la normativa di riferimento dei dispositivi anticaduta da installarsi in copertura fissati alla struttura in modo PROVVISORIO:

UNI EN 795:2012

La norma UNI EN 795 descrive cinque tipologie di dispositivi di ancoraggio tra cui il tipo B, ovvero un dispositivo di ancoraggio con uno o più punti stazionari di ancoraggio e senza la necessità di disporre di un ancoraggio strutturale o di elemento di fissaggio per essere fissati alla struttura.

Dispositivi anticaduta puntuali

Di seguito le normative di riferimento dei dispositivi anticaduta da installarsi in copertura fissati alla struttura in modo PERMANENTE:
UNI 11578:2015
La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio fissi o mobili destinati all’installazione permanente su o nella struttura, progettati per ospitare uno o piu’ utenti collegati contemporaneamente.

Invece la normativa di riferimento dei dispositivi anticaduta da installarsi in copertura fissati alla struttura in modo solido (Inghisaggi, contropiastre, ecc..) ma RIMOVIBILI:

UNI EN 795:2012

La norma specifica i requisiti per le prestazioni e i metodi di prova associati per dispositivi di ancoraggio mono-utente che sono intesi per essere rimossi dalla struttura. 

Dispositivi anticaduta temporanei

Per quanto riguarda i dispositivi anticaduta temporanei di tipo B, necessitano di marcatura CE.
Il datore di lavoro è tenuto a provvedere alla necessaria formazione del lavoratore e a fornirgli le opportune informazioni per l’utilizzo dei dispositivi.
La loro caratteristica principale è di essere facilmente fissati in modo provvisorio ad elementi strutturali esistenti, come lucernari, abbaini, finestre e porte finestre,travi e colmi, idonei allo scopo.

Il dispositivo al termine dell’intervento viene rimosso per essere utilizzato successivamente per nuove lavorazioni. Di seguito la normativa di riferimento dei dispositivi anticaduta da installarsi in copertura fissati alla struttura in modo PROVVISORIO: UNI EN 795:2012

La norma UNI EN 795 descrive cinque tipologie di dispositivi di ancoraggio tra cui il tipo B, ovvero un dispositivo di ancoraggio con uno o più punti stazionari di ancoraggio e senza la necessità di disporre di un ancoraggio(i) strutturale(i) o di elemento(i) di fissaggio(i) per essere fissati alla struttura.

Parapetti, dispositivi di protezione collettiva

Il decreto stabilisce che gli operatori impegnati in interventi di costruzione, pulizia e manutenzione devono agire in condizioni di sicurezza. Lo stesso decreto riconosce i sistemi di protezione collettiva come metodo più idoneo alla protezione dalle cadute dall’alto.

I nostri parapetti in alluminio rispettano le normative sui luoghi di lavoro oggetto del D.Lgs. 81/2008 e della recente normativa NTC 2018.

La BLUgestiam è in grado di progettare soluzioni personalizzabili, fornire ed installare correttamente tutti i dispositivi anticaduta basandosi sugli elementi emersi da approfondite analisi preliminari e meticolosi sopralluoghi.

Le tipologie di parapetti

I nostri parapetti in alluminio possono essere montati su supporti in calcestruzzo, ferro o lamiera ed eventualmente muratura.

Nel caso non si volesse forare il solaio in calcestruzzo e la guaina impermeabilizzante del terrazzo o della copertura piana, è possibile l’installazione di parapetti autoportanti con zavorra semplicemente appoggiata.

Essi si rivelano un’ottima soluzione anche come strumenti di protezione da utilizzare su terrazzi e tetti di edifici civili e industriali.

Parapetti anticaduta su macchinari

Per quanto riguarda i dispositivi anticaduta temporanei di tipo B, necessitano di marcatura CE.
Il datore di lavoro è tenuto a provvedere alla necessaria formazione del lavoratore e a fornirgli le opportune informazioni per l’utilizzo dei dispositivi.
La loro caratteristica principale è di essere facilmente fissati in modo provvisorio ad elementi strutturali esistenti, come lucernari, abbaini, finestre e porte finestre,travi e colmi, idonei allo scopo.

Il dispositivo al termine dell’intervento viene rimosso per essere utilizzato successivamente per nuove lavorazioni. Di seguito la normativa di riferimento dei dispositivi anticaduta da installarsi in copertura fissati alla struttura in modo PROVVISORIO: UNI EN 795:2012

La norma UNI EN 795 descrive cinque tipologie di dispositivi di ancoraggio tra cui il tipo B, ovvero un dispositivo di ancoraggio con uno o più punti stazionari di ancoraggio e senza la necessità di disporre di un ancoraggio(i) strutturale(i) o di elemento(i) di fissaggio(i) per essere fissati alla struttura.

Scale portatili

Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.

II sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. II passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

Il datore di lavoro dispone, affinché sia utilizzata una scala portatile, quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non e' giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

Scale a gabbia

Le scale a gabbia sono un componente di sicurezza anticaduta indispensabile per il raggiungimento delle zone di lavoro in quota, ogni qual volta non vi sia la possibilità di accessi interni comuni, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento dell'operatore ed utensili in condizione di sicurezza.

Indubbiamente il settore che più utilizza le scale a gabbia è quello industriale, ma non da meno quello dell’edilizia sia pubblica che privata. Le nostre scale vengono prodotte in lega di alluminio ed acciaio zincato secondo le normative vigenti a tutela della sicurezza degli operatori. Il montaggio delle nostre scale a gabbia risulta essere semplice e veloce.

La normativa delle scale a gabbia

Le scale a gabbia devono rispondere a normative specifiche, ovvero EN 353-1/EN 353-2, e ISO 14122-4.

Le scale con gabbia di protezione dal diametro di 600 mm sono adatte al DL81, o TULS, del 09/04/2008.
Le scale con gabbia di protezione dal diametro di 700 mm soddisfano la normativa EN ISO 14122-4, che regola le scale fisse per accesso in quota ai macchinari.

Dimensioni e dati

- Diametro della gabbia di protezione: 600 mm o 700 mm
- Larghezza esterna della scala a gabbia: 520 mm
- Uscita allargata a 570 mm
- Pioli quadrati, antiscivolo, da 30 x 30 mm
- Passo ridotto: 280 mm tra un piolo e l’altro
- Posizionamento di un pianerottolo di riposo protetto ogni 10 metri di altezza
- Gabbia di protezione terminale estesa a 1,10 metri dopo il piano d’uscita.

Scala fissa con linea vita pendente o con binario

Scale con linea vita in lega di alluminio con pioli quadri ribattuti, larghezza esterna scala 520mm, uscita allargata a 570mm, con corrimano su entrambi i lati, prolungamento dei montanti terminali prosegue fino a m 1,10 dal piano di uscita.

Il sistema con binario verticale è un sistema anticaduta con binario in alluminio anodizzato ALMgSi0.5 e scala integrata. Le scale in alluminio possono essere montate su pareti in muratura o calcestruzzo.

La BLUgestiam è in grado di progettare soluzioni personalizzabili, fornire ed installare correttamente tutti i dispositivi anticaduta basandosi sugli elementi emersi da approfondite analisi preliminari e meticolosi sopralluoghi.

Destinazione d'uso e posa in opera

Le reti di sicurezza possono essere utilizzate nelle lavorazioni in cui esiste il rischio di caduta dall’alto e cioè nei lavori in quota , ovvero lavori che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore ai 2 m rispetto a un piano stabile.

La posa in opera del sistema può avvenire su vani aperti e con possibilità di cadute dall'alto. Devono pertanto essere rispettate tutte le vigenti norme sulla sicurezza e per l'accesso ed il transito sulle coperture, nonché l'utilizzo di tutti i dispositivi di sicurezza individuali e collettivi, in modo che gli operatori siano adeguatamente protetti e che le aree soggette a tali lavorazioni siano sempre ben delimitate e protette.

...quanto descritto sopra, implica :

Accesso alle coperture: a prescindere dai casi in cui vengono utilizzati ponteggi, possono essere usati scale, trabattelli e ponti mobili, nel rispetto delle norme di uso specifiche.
Transito sulle coperture: occorre evitare di transitare direttamente servendosi sempre di tavole di legno o scale da posatore, interrompere il lavoro in caso di forte vento o pioggia; non accatastare pacchi di materiale od utensili pesanti direttamente sulle coperture.
Dispositivi di sicurezza collettivi: occorre predisporre parapetti regolamentari in corrispondenza di cornicioni, botole, ecc; individuare o realizzare punti fissi di aggancio dei dispositivi di sicurezza individuali come funi e ímbracature; montare reti mobili anticaduta sotto i vani aperti.
Dispositivi di sicurezza individuali: occorre dotare il personale addetto ai lavori di cinture ed imbracature di sicurezza, funi di trattenuta, elmetti, guanti, occhiali...

Gli operatori dovranno essere addestrati all'uso di tali dispositivi.

Quanto sopra indicato dal beneficiario costituisce un elenco esemplificativo non esaustivo.

Protezione contro le cadute dall'alto

I D.P.I. sono intesi per essere utilizzati in tutte le circostanze in cui vi sia il pericolo per la salute, li troviamo dunque nell'ambito dei lavori domestici, delle attività sportive, nelle attività ricreative e ovviamente nell'ambito lavorativo.

Volendo essere più specifici i D.P.I. contro le cadute dall'alto, vista la loro natura di salvaguardare il lavoratore dal rischio di lesioni gravi e permanenti, si inquadrano come D.P.I. di III° categoria e possono essere imbracature per il corpo, dispositivi di collegamento di qualsiasi natura e fattura, gli assorbitori di energia, eccetera. Tutti i D.P.I. devono rispondere a requisiti essenziali per prevenire rischi specifici; a livello comunitario ogni DPI è regolamentato da una specifica norma di prodotto che ne detta i requisiti, i metodi di prova e le modalità di marcatura per la produzione e la commercializzazione.

Dispositivi di presa per il corpo e di collegamento

In sintesi possiamo dire che i dispositivi di presa per il corpo e dispositivi di collegamento vengono sempre portati sul luogo di lavoro ed indossati dal lavoratore mentre dispositivi di ancoraggio possono rimanere in dotazione al fabbricato. L’INAIL ha predisposto l’edizione 2018 dei “Quaderni tecnici per i cantieri temporanei o mobili”. La pubblicazione è stata realizzata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail, al fine di accrescere il livello di sicurezza in questo tipo di cantieri.

Si tratta di otto opuscoli tematici per prevenire il rischio infortuni nei cantieri, suddivisi in otto monografie dedicate a vari ambiti della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, i testi approfondiscono specifici argomenti: “Ancoraggi”, “Parapetti provvisori”, “Ponteggi fissi”, “Reti di sicurezza”, “Scale portatili”, “Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto”, “Sistemi di protezione individuale delle cadute”, “Trabattelli”.

L'impiego nei cantieri

Accesso alle coperture: prescindendo dai casi in cui vengono utilizzati ponteggi, possono essere usati scale, trabattelli, ponti mobili, nel rispetto delle norme di uso specifiche.
Transito sulle coperture: occorre evitare di transitare direttamente servendosi sempre di tavole di legno o scale da posatore, interrompere il lavoro in caso di forte vento o pioggia; non accatastare pacchi di materiale od utensili pesanti direttamente sulle coperture.
Dispositivi di sicurezza collettivi: occorre predispone parapetti regolamentari in corrispondenza di cornicioni, botole, ecc; individuare o realizzare punti fissi di aggancio dei dispositivi di sicurezza individuali come funi e ímbracature; montare reti mobili anticaduta sotto i vani aperti.
Dispositivi di sicurezza individuali: occorre dotare il personale addetto ai lavori di cinture ed imbracature di sicurezza, funi di trattenuta, elmetti, guanti, occhiali...

Gli operatori dovranno essere addestrati all'uso di tali dispositivi.

Quanto sopra indicato dal beneficiario costituisce un elenco esemplificativo non esaustivo.

Dispositivi marchiati CE

Nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei all’uso specifico e composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, recanti la marcatura CE quali, ad esempio:
• Dispositivo di ancoraggio non permanente;
• Connettore;
• Cordino (arresto caduta, trattenuta, posizionamento sul lavoro);
• Assorbitore di energia;
• Imbracatura per il corpo;
• Cintura di posizionamento sul lavoro;
• Cintura di trattenuta;
• Dispositivo anticaduta di tipo retrattile;
• Dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio flessibile;
• Dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio rigida.

Secondo la normativa vigente

Per il D.Lgs. n. 81/ 08 i Dispositivi di Protezione Individuale sono:
• qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Per quanto riguarda i Dispositivi di Protezione Individuale contro le cadute dall’alto possiamo fare specifico riferimento alla norma UNI EN 365:
• le istruzioni per l’uso,
• la manutenzione,
• l’ispezione periodica,
• la riparazione,
• la marcatura e l’imballaggio dei DPI che includono dispositivi di trattenuta per il corpo ed altri equipaggiamenti utilizzati congiuntamente ad un dispositivo di trattenuta per il corpo, per prevenire cadute, per accessi, uscite e posizionamento sul lavoro, oppure per arrestare le cadute e per il salvataggio.

Manutenzione

La UNI EN 365:2005 stabilisce dunque che ciascun DPI anticaduta sia sottoposto a regolare manutenzione ed ispezione periodica e nel caso necessario, siano effettuate le adeguate riparazioni.

Nella norma troviamo le seguenti definizioni:
• manutenzione: atto a mantenere il dispositivo in condizioni di funzionamento sicuro per mezzo di azioni preventive quali pulizia e immagazzinamento adeguato. Può essere eseguita dall’utilizzatore secondo le istruzioni fornite con la nota informativa;
• ispezione periodica: attività da condurre con regolare periodicità (almeno ogni 12 mesi) prevedendo un’approfondita ispezione del DPI per verificare la presenza di difetti. In questo caso l’attività deve essere svolta unicamente da persona competente e nel rispetto delle procedure d’ispezione periodica del fabbricante.

Soluzioni per la messa in sicurezza

Ciò significa tenere in considerazione numerosi aspetti che riguardano le attività operative degli addetti. Oltre a progettare e realizzare la linea vita ed i parapetti, possiamo fornirti soluzioni per scale, camminamenti, balaustre e passerelle per il lavoro e il monitoraggio di zone in altezza.

Il programma di manutenzione della linea vita è prevista massimo ogni 24 mesi secondo UNI 11560:2022. La One Line Service è in grado di progettare, fornire ed installare correttamente i dispositivi anticaduta basandosi su tutti gli elementi emersi da approfondite analisi preliminari e meticolosi sopralluoghi.

La normativa

Di seguito le normative di riferimento dei dispositivi anticaduta da installarsi in copertura:

UNI 11578:2015 La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio, fissi o mobili destinati all'installazione permanente su o nella struttura, progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente.

UNI EN 795:2012 La norma specifica i requisiti per le prestazioni e i metodi di prova associati per dispositivi di ancoraggio mono-utente che sono intesi per essere rimossi dalla struttura.

Non esiste un'unica norma

Piuttosto occorre fare un’attenta valutazione delle caratteristiche dell’ambiente, delle sue geometrie di aerazione, dell’uso che ne viene fatto, delle eventuali sostanze tossiche o meno contenute.

In generale possiamo dire che le norme che regolamentano la materia appartengono a due tipologie diverse: Norme di legge (DPR 177 del 14/9/2011; D.Lgs 81/08, art. 66, art. 121 e All. IV, punto 3) e norme tecniche (standard di riferimento, linee guida e procedure). In alcuni casi, però, le stesse attività svolte in condizioni ambientali diverse comportano rischi fondamentalmente diversi.

Così anche le attività degli impiantisti, che possono trovarsi ad operare in ambienti difficili, sia per dimensioni e collocazione (ambienti ristretti, difficili da raggiungere, entrata/uscita difficoltose) sia per la possibile presenza di atmosfere pericolose (presenza di gas nocivi, carenza di ossigeno).

Ambienti confinati

A semplice titolo esemplificativo, fanno parte degli ambienti confinati: stive, intercapedini, cisterne, pozzi, cunicoli, canalizzazioni, vasche, silos, camini, autobotti, camere di combustioni, fogne, serbatoi, condutture.

Diverse sono le tipologie di rischio che possono presentarsi in un ambiente confinato:
- Per presenza di gas/vapori infiammabili (Esplosione o incendio)
- Per mancanza di ossigeno (Asfissia) o per eccesso di ossigeno
- Per contatto con parti a temperatura troppo alta o troppo bassa (Ustioni)
- Per inalazione o per contatto con sostanze pericolose
- gas, vapori, fumi
- (Intossicazione)