Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego.
II sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. II passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
Il datore di lavoro dispone, affinché sia utilizzata una scala portatile, quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non e’ giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
Le scale a gabbia sono un componente di sicurezza anticaduta indispensabile per il raggiungimento delle zone di lavoro in quota, ogni qual volta non vi sia la possibilità di accessi interni comuni, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento dell’operatore ed utensili in condizione di sicurezza.
Indubbiamente il settore che più utilizza le scale a gabbia è quello industriale, ma non da meno quello dell’edilizia sia pubblica che privata. Le nostre scale vengono prodotte in lega di alluminio ed acciaio zincato secondo le normative vigenti a tutela della sicurezza degli operatori. Il montaggio delle nostre scale a gabbia risulta essere semplice e veloce.
Le scale a gabbia devono rispondere a normative specifiche, ovvero EN 353-1/EN 353-2, e ISO 14122-4.
Le scale con gabbia di protezione dal diametro di 600 mm sono adatte al DL81, o TULS, del 09/04/2008.
Le scale con gabbia di protezione dal diametro di 700 mm soddisfano la normativa EN ISO 14122-4, che regola le scale fisse per accesso in quota ai macchinari.
– Diametro della gabbia di protezione: 600 mm o 700 mm
– Larghezza esterna della scala a gabbia: 520 mm
– Uscita allargata a 570 mm
– Pioli quadrati, antiscivolo, da 30 x 30 mm
– Passo ridotto: 280 mm tra un piolo e l’altro
– Posizionamento di un pianerottolo di riposo protetto ogni 10 metri di altezza
– Gabbia di protezione terminale estesa a 1,10 metri dopo il piano d’uscita.
I D.P.I. sono intesi per essere utilizzati in tutte le circostanze in cui vi sia il pericolo per la salute, li troviamo dunque nell’ambito dei lavori domestici, delle attività sportive, nelle attività ricreative e ovviamente nell’ambito lavorativo.
Volendo essere più specifici i D.P.I. contro le cadute dall’alto, vista la loro natura di salvaguardare il lavoratore dal rischio di lesioni gravi e permanenti, si inquadrano come D.P.I. di III° categoria e possono essere imbracature per il corpo, dispositivi di collegamento di qualsiasi natura e fattura, gli assorbitori di energia, eccetera. Tutti i D.P.I. devono rispondere a requisiti essenziali per prevenire rischi specifici; a livello comunitario ogni DPI è regolamentato da una specifica norma di prodotto che ne detta i requisiti, i metodi di prova e le modalità di marcatura per la produzione e la commercializzazione.
In sintesi possiamo dire che i dispositivi di presa per il corpo e dispositivi di collegamento vengono sempre portati sul luogo di lavoro ed indossati dal lavoratore mentre dispositivi di ancoraggio possono rimanere in dotazione al fabbricato. L’INAIL ha predisposto l’edizione 2018 dei “Quaderni tecnici per i cantieri temporanei o mobili”. La pubblicazione è stata realizzata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail, al fine di accrescere il livello di sicurezza in questo tipo di cantieri.
Si tratta di otto opuscoli tematici per prevenire il rischio infortuni nei cantieri, suddivisi in otto monografie dedicate a vari ambiti della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, i testi approfondiscono specifici argomenti: “Ancoraggi”, “Parapetti provvisori”, “Ponteggi fissi”, “Reti di sicurezza”, “Scale portatili”, “Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto”, “Sistemi di protezione individuale delle cadute”, “Trabattelli”.
Nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei all’uso specifico e composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, recanti la marcatura CE quali, ad esempio:
• Dispositivo di ancoraggio non permanente;
• Connettore;
• Cordino (arresto caduta, trattenuta, posizionamento sul lavoro);
• Assorbitore di energia;
• Imbracatura per il corpo;
• Cintura di posizionamento sul lavoro;
• Cintura di trattenuta;
• Dispositivo anticaduta di tipo retrattile;
• Dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio flessibile;
• Dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio rigida.
Per il D.Lgs. n. 81/ 08 i Dispositivi di Protezione Individuale sono:
• qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Per quanto riguarda i Dispositivi di Protezione Individuale contro le cadute dall’alto possiamo fare specifico riferimento alla norma UNI EN 365:
• le istruzioni per l’uso,
• la manutenzione,
• l’ispezione periodica,
• la riparazione,
• la marcatura e l’imballaggio dei DPI che includono dispositivi di trattenuta per il corpo ed altri equipaggiamenti utilizzati congiuntamente ad un dispositivo di trattenuta per il corpo, per prevenire cadute, per accessi, uscite e posizionamento sul lavoro, oppure per arrestare le cadute e per il salvataggio.
Di seguito le normative di riferimento dei dispositivi anticaduta da installarsi in copertura:
UNI 11578:2015 La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio, fissi o mobili destinati all’installazione permanente su o nella struttura, progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente.
UNI EN 795:2012 La norma specifica i requisiti per le prestazioni e i metodi di prova associati per dispositivi di ancoraggio mono-utente che sono intesi per essere rimossi dalla struttura.
Piuttosto occorre fare un’attenta valutazione delle caratteristiche dell’ambiente, delle sue geometrie di aerazione, dell’uso che ne viene fatto, delle eventuali sostanze tossiche o meno contenute.
In generale possiamo dire che le norme che regolamentano la materia appartengono a due tipologie diverse: Norme di legge (DPR 177 del 14/9/2011; D.Lgs 81/08, art. 66, art. 121 e All. IV, punto 3) e norme tecniche (standard di riferimento, linee guida e procedure). In alcuni casi, però, le stesse attività svolte in condizioni ambientali diverse comportano rischi fondamentalmente diversi.
Così anche le attività degli impiantisti, che possono trovarsi ad operare in ambienti difficili, sia per dimensioni e collocazione (ambienti ristretti, difficili da raggiungere, entrata/uscita difficoltose) sia per la possibile presenza di atmosfere pericolose (presenza di gas nocivi, carenza di ossigeno).
La BLUgestiam è in grado di progettare, fornire ed installare correttamente i dispositivi anticaduta basandosi su tutti gli elementi emersi da approfondite analisi preliminari e meticolosi sopralluoghi. Potrai inoltre gestire i lavori in copertura con la massima tranquillità e semplicità attraverso il portale dedicato.
La BLUgestiam si occupa della prevenzione dei rischi in copertura, mediante la disciplina degli accessi e la gestione degli impianti anticaduta, a tutela delle responsabilità di legge dei proprietari e degli amministratori.